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Copertura contro Rischi Catastrofali

La Legge di Bilancio 2024 ha introdotto l’obbligo, per tutte le imprese in Italia, di proteggersi contro le catastrofi naturali per mezzo di apposita copertura assicurativa entro il 31 marzo 2025.

Tale termine è stato prorogato dal decreto legge 39/2025 al:

  • 30 giugno 2025 per le Grandi Imprese (oltre 250 dipendenti e fatturato oltre 50 milioni € / anno)

  • 30 settembre 2025 per le Medie Imprese (50 - 250 dipendenti e fatturato non superiore a 50 milioni € / anno)

  • 31 dicembre 2025 per le Piccole Imprese (meno di 50 dipendenti e fatturato inferiore a 10 milioni € / anno)

Chi deve assicurarsi?

Tutte le imprese con sede legale in Italia e quelle con sede legale all’estero ma con una stabile organizzazione di servizi in Italia per cui è prevista l’iscrizione nel registro delle imprese secondo il codice civile e le leggi vigenti, ad esclusione delle imprese agricole. 

È dunque obbligatoria per chiunque sia iscritto al Registro imprese: attività commerciali (dal ristorante al negozio) e società di qualsiasi tipo, incluse le società tra professionisti (Stp e Sta – società tra avvocati).

Destinatarie dell’obbligo sono anche le imprese che detengono i beni a titolo diverso dalla proprietà (leasing, locazione, comodato), a meno che l’assicurazione non sia stata già sottoscritta dal proprietario.

Quali beni copre la polizza obbligatoria?

Secondo quanto previsto dal decreto, la polizza copre:

  • Terreni

  • Fabbricati

  • Impianti

  • Macchinari

  • Attrezzature industriali e commerciali

Quali eventi calamitosi e catastrofali sono indennizzabili?

Oggetto della copertura assicurativa sono i danni alle immobilizzazioni materiali, direttamente cagionati dai seguenti eventi:

  • Alluvioni, inondazioni ed esondazioni

  • Eventi sismici, purché i beni assicurati si trovino in un’area individuata tra quelle interessate dal sisma nei provvedimenti assunti dalle autorità competenti. Le scosse registrate nelle settantadue ore successive al primo evento, che ha dato luogo al sinistro indennizzabile, sono attribuite a uno stesso episodio e i relativi danni sono considerati singolo sinistro

  • Frane (sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le settantadue ore dalla prima manifestazione)

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